Art. 30 ORF
Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d’accesso in caso di abuso
1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l’identità e la funzione della persona o dell’autorità che accede al sistema nonché il n. del fondo e il momento dell’accesso. I protocolli sono conservati per due anni.
2 Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse.
3 L’autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza.
4 Il Cantone o l’organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d’accesso.
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