Art. 89 ORF
Principi
1 L’ufficio del registro fondiario iscrive nel libro mastro solo quanto richiesto nella notificazione.
2 Le iscrizioni sono eseguite nella rubrica corrispondente del libro mastro.
3 L’iscrizione nel libro mastro riporta la data dell’iscrizione nel libro giornale.
4 In tutte le rubriche è possibile fare osservazioni sulle iscrizioni; esse diventano parte dell’iscrizione.
Ultime sentenze del TF
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