Art. 2 GKG

Campo d’applicazione

1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.
2 Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
2bis Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
3 La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 sull’energia nucleare.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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