Art. 1 OBDI
Oggetto e campo d’applicazione territoriale
1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:
- a. beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
- b. beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
- c. beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.
2 È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni01/04/2016 · 1 citazioni de
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1 citazioni26/03/2009 · 1 citazioni de
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0 citazioni30/05/2017 · 0 citazioni de
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