Art. 1 OBDI

Oggetto e campo d’applicazione territoriale

1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:
  1. a. beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
  2. b. beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
  3. c. beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.
2 È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 01/04/2016 · 1 citazioni de
  • 26/03/2009 · 1 citazioni de
  • 30/05/2017 · 0 citazioni de

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