Art. 21 OBDI
Autorizzazioni d’importazione
1 Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 2 categoria 9 che sono destinati a sistemi il cui carico utile è di almeno 500 kg e che possono raggiungere una portata di almeno 300 km necessita di un’autorizzazione della SECO.
2 Le autorizzazioni d’importazione possono essere subordinate alle dichiarazioni del destinatario relative alla destinazione finale.
3 L’importatore deve poter fornire, su richiesta, la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale.
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