Art. 14 LPar

Programmi promozionali

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
2 I programmi possono servire a:
  1. a. promuovere la formazione e la formazione continua entro e fuori l’azienda;
  2. b. migliorare la rappresentanza dei sessi nelle differenti professioni, funzioni e livelli dirigenziali;
  3. c. migliorare la compatibilità tra compiti professionali e familiari;
  4. d. promuovere organizzazioni di lavoro e infrastrutture che favoriscono la parità dei sessi.
3 In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso contro l'abolizione della Commissione (limitata nel tempo) per l'uguaglianza tra uomo e donna nel Canton Zugo.
    · 21/11/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.