Art. 15 LPAc
Costruzione e controllo di impianti e installazioni
1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. Il funzionamento degli impianti d’evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.
2 L’autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione delle acque dall'inquinamento0 citazioni
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21. Art. 2 LPA0 citazioni
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31. Art. 21 della LF sulla pesca, art. 4 della LF sulla protezione delle acque dall'inquinamento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni15/06/2009 · 3 citazioni de
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1 citazioni
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1 citazioni23/02/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.