Art. 15 LPAc

Costruzione e controllo di impianti e installazioni

1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. Il funzionamento degli impianti d’evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.
2 L’autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione delle acque dall'inquinamento
    · 26/03/1971 · 0 citazioni
  2. 2
    · 03/05/1968 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Art. 21 della LF sulla pesca, art. 4 della LF sulla protezione delle acque dall'inquinamento
    · 26/05/1959 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.