Art. 31 OPAc
Misure di protezione
1 Chi costruisce o modifica impianti in settori particolarmente minacciati (art. 29 cpv. 1) nonché in zone e aree di protezione delle acque sotterranee, o vi esercita altre attività che rappresentano un pericolo per le acque, deve adottare le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze; in particolare deve:
- a. adottare le misure di cui all’allegato 4 n. 2;
- b. predisporre i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e d’intervento.
2 L’autorità provvede affinché:
- a. per gli impianti esistenti nelle zone di cui al cpv. 1 e che presentano un pericolo concreto d’inquinamento delle acque siano adottate le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze, e in particolare quelle descritte nell’allegato 4 n. 2;
- b. gli impianti esistenti nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee che mettono in pericolo una captazione o un impianto di ravvenamento della falda freatica vengano eliminati entro un termine di tempo adeguato e, fino alla loro eliminazione, vengano adottate misure per la protezione dell’acqua potabile, in particolare la sterilizzazione o il filtraggio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni18/03/2015 · 12 citazioni de
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11 citazioni10/09/2020 · 11 citazioni de
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Gewässerschutzgesetz (Grundwasserschutzzonen Bächau)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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