Art. 19 ORC

Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione

1 Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 cpv. 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.
3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti.
3bis Se l’interdizione di esercitare un’attività figurante nell’estratto 3 per autorità (art. 39 della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale) è poco chiara, l’UFRC può chiedere al tribunale, nell’ambito dell’esame di cui all’articolo 928a cpv. 2bis CO, chiarimenti scritti.
4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione nel registro di commercio, responsabilità per le tasse
    · 15/03/1989 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 74_IV_161
    01/10/1948 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2023.00011
    25/05/2023 · 1 citazioni de
  • V 2021 61
    18/05/2022 · 0 citazioni de
  • Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse
    HG200002
    · 18/05/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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