Art. 13 ORI

Attrezzature

1 Le attrezzature, quali i recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi e altri oggetti e dispositivi, che entrano a contatto con le derrate alimentari, devono essere:
  1. a. regolarmente pulite in modo accurato e, se necessario, disinfettate per evitare ogni rischio di contaminazione. Fanno eccezione i contenitori e gli imballaggi a perdere;
  2. b. concepite, costruite e mantenute in modo da limitare nella misura del possibile il rischio di contaminazione;
  3. c. installate in modo da consentire un’adeguata pulizia dell’area circostante;
  4. d. munite, se necessario, di appositi dispositivi di controllo.
2 Se sono necessari per impedire la corrosione delle attrezzature, gli additivi chimici devono essere utilizzati secondo la buona prassi professionale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.39
    SST.2023.39
    · 08/08/2023 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.40
    SST.2023.40
    · 08/08/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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