Art. 36 ORI
Fabbricazione di collagene
1 Per essere trasportate e immagazzinate, le materie prime destinate alla fabbricazione di collagene devono essere refrigerate o surgelate, a meno che non siano trasformate entro 24 ore dalla loro produzione.
2 È consentito trasportare e immagazzinare a temperatura ambiente:
- a. ossa sgrassate ed essiccate o osseina;
- b. pelli salate, essiccate o calcinate;
- c. pelli trattate con soluzioni alcaline o acidi.
3 Per il procedimento di fabbricazione di collagene destinato al consumo umano si applica quanto segue:
- a. il materiale osseo di ruminanti è sottoposto a un processo di trasformazione durante il quale l’intero materiale osseo viene finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 % e un pH < 1,5) per un periodo non inferiore a due giorni; questo trattamento è seguito dalla regolazione del pH con acido o soluzione alcalina nei modi seguenti: 1. con uno o più risciacqui consecutivi e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione, o 2. con un processo riconosciuto equivalente;
- b. altre materie prime sono sottoposte a un processo di trasformazione comprendente il lavaggio e la regolazione del pH con acido o soluzione alcalina, seguiti da: 1. uno o più risciacqui e successiva filtrazione, frantumazione o estrusione, o 2. un processo riconosciuto equivalente.
4 Dopo essere stato sottoposto al procedimento di cui al cpv. 3, il collagene può subire un procedimento di essiccazione.
5 Le aziende che fabbricano collagene destinato al consumo umano possono fabbricare e immagazzinare anche collagene non destinato al consumo umano purché tutte le materie prime e i processi di produzione rispettino i requisiti che si applicano al collagene destinato al consumo umano.
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