Art. 37 ORI
Aziende di raccolta e trasformazione
1 Le aziende che raccolgono grassi crudi di origine animale e li trasportano nelle aziende di trasformazione devono disporre di impianti che consentano di conservare le materie prime a una temperatura non superiore a 7 °C.
2 Ogni azienda di trasformazione deve disporre di:
- a. impianti di refrigerazione;
- b. un locale di spedizione, a meno che l’azienda proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi in autocisterne;
- c. se del caso, di apparecchi adeguati per la preparazione di prodotti fabbricati a partire da grassi fusi di origine animale con l’aggiunta di altre derrate alimentari o spezie.
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