Art. 37 ORI

Aziende di raccolta e trasformazione

1 Le aziende che raccolgono grassi crudi di origine animale e li trasportano nelle aziende di trasformazione devono disporre di impianti che consentano di conservare le materie prime a una temperatura non superiore a 7 °C.
2 Ogni azienda di trasformazione deve disporre di:
  1. a. impianti di refrigerazione;
  2. b. un locale di spedizione, a meno che l’azienda proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi in autocisterne;
  3. c. se del caso, di apparecchi adeguati per la preparazione di prodotti fabbricati a partire da grassi fusi di origine animale con l’aggiunta di altre derrate alimentari o spezie.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.

Nessuna sentenza trovata per questo articolo.