Art. 9 ORI

Impianti sanitari nelle aziende alimentari

1 Le aziende alimentari devono disporre di un n. sufficiente di servizi igienici muniti di sciacquone e allacciamento alle canalizzazioni. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 Deve essere disponibile un n. sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua corrente fredda e calda e del materiale necessario per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.
3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.39
    SST.2023.39
    · 08/08/2023 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.40
    SST.2023.40
    · 08/08/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.