Art. 9 ORI
Impianti sanitari nelle aziende alimentari
1 Le aziende alimentari devono disporre di un n. sufficiente di servizi igienici muniti di sciacquone e allacciamento alle canalizzazioni. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari.
2 Deve essere disponibile un n. sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua corrente fredda e calda e del materiale necessario per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico.
3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.391 citazioniSST.2023.39· 08/08/2023 · 1 citazioni de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.401 citazioniSST.2023.40· 08/08/2023 · 1 citazioni de
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