Art. 96 LDIP

1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l’articolo 87 cpv. 2, se:
  1. a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando;
  2. b. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi;
  3. c. sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell’ereditando e quest’ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o d. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell’ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell’ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l’ultimo domicilio dell’ereditando sia stato all’estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.
2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.
3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anerkennung einer ausländischen Urkunde
    EZ190026-L
    · 30/10/2019 · 1 citazioni de
  • 28/11/2013 · 1 citazioni de
  • Iscrizione nel registro fondiario
    · 28/03/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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