Art. 50 AIMP

Scarcerazione

1 Diciotto giorni dopo il fermo, l’UFG ordina la scarcerazione se la domanda d’estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti. Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni.
2 Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall’inizio del carcere in vista d’estradizione.
3 La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d’essere scarcerata.
4 Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 238–240 CPP , applicabili per analogia.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Carcere estradizionale, decisione impugnabile, caso particolarmente importante
    · 13/10/2009 · 38 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 19/06/2008 · 62 citazioni de
  • 07/04/2005 · 21 citazioni de
  • 18/04/2006 · 18 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.