Art. 58 AIMP

Sospensione. Consegna temporanea

1 L’esecuzione dell’estradizione può essere sospesa fintanto che l’estradando sia perseguito in Svizzera per un altro reato o debba scontarvi una sanzione restrittiva della libertà.
2 Tuttavia, la consegna temporanea della persona perseguita può essere accordata se:
  1. a. il procedimento penale svizzero non ne sia pregiudicato e b. lo Stato richiedente abbia garantito di tener incarcerata la persona perseguita durante il soggiorno sul suo territorio e di riconsegnarla indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/07/2022 · 2 citazioni de
  • 29/07/2009 · 2 citazioni de
  • 12/07/2024 · 1 citazioni de

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