Art. 62 AIMP
Spese
1 In caso di estradizione all’estero, la Confederazione assume le spese di carcerazione e di trasporto in quanto nei rapporti internazionali siano usualmente a carico dello Stato richiesto.
2 La proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Essa è pertanto impugnabile solo con reclamo alla Camera d'accusa (consid. 1)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni12/08/2015 · 3 citazioni de
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2 citazioni21/06/2007 · 2 citazioni de
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1 citazioni24/10/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.