Art. 74 AIMP

Consegna di mezzi di prova

1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell’autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d).
2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un’autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il cpv. 1, quest’ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3 La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4 I diritti di pegno fiscali sono retti dall’articolo 60.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/07/2012 · 147 citazioni de
  • 08/05/2007 · 136 citazioni de
  • 03/09/2007 · 98 citazioni de

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