Art. 8 AIMP

Reciprocità

1 Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.
2 La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l’esecuzione della domanda:
  1. a. sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;
  2. b. possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o c. serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.
3 Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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