Art. 8 AIMP
Reciprocità
1 Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.
2 La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l’esecuzione della domanda:
- a. sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;
- b. possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o c. serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.
3 Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni30/06/2009 · 4 citazioni de
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3 citazioni09/06/2016 · 3 citazioni de
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