Art. 42septies LAI

Inizio ed estinzione del diritto

1 In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per l’assistenza nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.
2 L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.
3 Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:
  1. a. non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;
  2. b. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 cpv. 1 LAVS o raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS; o c. decede.

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