Art. 108 OAI
Diritto ai sussidi
1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato – aiuto specializzato e autoaiuto – agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.
1bis Un’organizzazione si dedica in larga misura all’aiuto agli invalidi, se:
- a. almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari;
- b. almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni;
- c. i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l’articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l’anno.
2 Per il versamento degli aiuti finanziari, l’UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 , conclude con le organizzazioni secondo il cpv. 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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