Art. 1septies OAI

Durata della fase d’intervento tempestivo

La fase d’intervento tempestivo si conclude con:
  1. a. la decisione relativa all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 cpv. 3 lettere ater e b LAI;
  2. b. la comunicazione che nessun provvedimento d’integrazione può essere attuato con successo e che sarà esaminato il diritto alla rendita; oppure c. la decisione secondo cui l’assicurato non ha alcun diritto né a provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 cpv. 3 lettere ater e b LAI né a una rendita.

Ultime sentenze del TF

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