Art. 22quater OAI

Indennitàper spese di custodia e d’assistenza

1 Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
  1. a. le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI;
  2. b. le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi;
  3. c. le retribuzioni per aiuti familiari o domestici;
  4. d. le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
  5. e. le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell’assistenza delle persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI.
2 Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 cpv. 1 LAI, moltiplicato per il n. di giorni effettivi di integrazione effettuati.
3 Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto a provvedimenti d'integrazione; adempimento delle condizioni assicurative
    · 10/05/2011 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.