Art. 22quater OAI
Indennitàper spese di custodia e d’assistenza
1 Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
- a. le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI;
- b. le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi;
- c. le retribuzioni per aiuti familiari o domestici;
- d. le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
- e. le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell’assistenza delle persone menzionate nell’articolo 11a cpv. 2 LAI.
2 Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 cpv. 1 LAI, moltiplicato per il n. di giorni effettivi di integrazione effettuati.
3 Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto a provvedimenti d'integrazione; adempimento delle condizioni assicurative2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità3 citazioni
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1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.