Art. 39k OAI

1 Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l’assegno per grandi invalidi dell’AI all’assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall’Ufficio centrale di compensazione.
2 Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all’assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l’importo dell’assegno per grandi invalidi che l’AI avrebbe dovuto pagare all’assicurato se non si fosse infortunato. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall’Ufficio centrale di compensazione.
3 Non ha diritto all’indennità giornaliera dell’AI l’assicurato al beneficio d’indennità giornaliera o di rendita dell’assicurazione militare durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione.

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