Art. 88 OAI
Procedura
1 La procedura di revisione è avviata dall’ufficio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d’ufficio ai sensi dell’articolo 40.
2 ...
3 L’ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso degli assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni e dei contributi per l’assistenza, esso comunica il risultato all’Ufficio centrale di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modificazione.
4 Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità5 citazioni
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2 citazioni18/09/2009 · 2 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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