Art. 49 DPMin
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale e alla modifica del 21 marzo 2003 del Codice penale militare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2007
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio giuridico cantonale contro una decisione di arresto nella procedura penale minorile (art. 41 cpv. 1 DPMin; art. 80 cpv. 1 LTF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prolungamento della custodia cautelare in carcere1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.