Art. 9 PPMin

Ricusazione

1 Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto d’accusa (art. 32) o dell’atto d’accusa (art. 33), il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono esigere che il giudice dei minorenni che avesse già condotto l’istruzione non partecipi al procedimento principale. La richiesta di ricusazione non necessita di motivazione.
2 Nel decreto d’accusa o nell’atto d’accusa il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale vengono resi attenti a questo diritto di ricusazione.

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