Art. 2 OCP

Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia

1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
  1. a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;
  2. b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
  3. c. nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l’impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l’impiego contemporaneo di più di un cane per tana;
  4. d. animali vivi da richiamo;
  5. e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;
  6. f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
  7. g. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
  8. h. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
  9. i. armi da fuoco: 1. la cui canna è inferiore a 40 cm, 2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione, 3. la cui canna è svitabile, 4. ... j. lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca professionale;
  10. k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
  11. l. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo;
  12. m. munizioni i cui proiettili hanno una velocità alla bocca inferiore a quella del suono;
  13. n. munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm;
  14. o. aeromobili civili senza occupanti, salvo se impiegati da persone esperte per il salvataggio di cuccioli di capriolo.
2 In deroga al cpv. 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:
  1. a. armi da pugno per dare il colpo di grazia;
  2. b. coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti.
2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:
  1. a. armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l’autorizzazione di caccia;
  2. b. cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.
2ter L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.
3 I Cantoni possono vietare l’impiego di altri mezzi ausiliari.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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