Art. 5 OCP

Imbalsamatura di animali protetti

1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.
2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.
3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:
  1. a. tutti i mammiferi protetti;
  2. b. tutti i podicipidi e le strolaghe;
  3. c. l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
  4. d. il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
  5. e. la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
  6. f. tutti i rapaci diurni;
  7. g. il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
  8. h. gli strigiformi;
  9. i. il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
  10. k. il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.
4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.
5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.

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