Art. 23 LICol
Esercizio dei diritti societari e di creditore
1 I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
2 L’articolo 685d cpv. 2 del Codice delle obbligazioni non si applica ai fondi di investimento.
3 Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d cpv. 1 del Codice delle obbligazioni.
4 Il cpv. 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
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