Art. 1 LPCu
Oggetto
La presente legge disciplina:
- a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: 1. salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, 2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, 3. mediazione dell’arte e della cultura, 4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, 5. scambi culturali con l’estero;
- b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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