Art. 1 LPCu

Oggetto

La presente legge disciplina:
  1. a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: 1. salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, 2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, 3. mediazione dell’arte e della cultura, 4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, 5. scambi culturali con l’estero;
  2. b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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