Art. 7 LTBC

Convenzioni

1 Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernenti l’importazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni).
2 Le seguenti condizioni devono essere adempite:
  1. a. l’oggetto della convenzione è un bene culturale di importanza significativa per il patrimonio culturale dello Stato contraente;
  2. b. il bene culturale sottostà, nello Stato contraente, a norme d’esportazione intese a proteggere il patrimonio culturale; e c. lo Stato contraente concede la reciprocità.

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