Art. 25 RUF
1 Nell’inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con numerazione progressiva ininterrotta: i fondi, le carte-valori, i crediti ed altri diritti ed il danaro contante. In fine dell’inventario sarà fatto un riassunto dei valori di stima di ogni categoria. Se non furono rinvenuti enti appartenenti all’una o all’altra categoria, ne sarà fatta menzione nel riassunto.
2 È però concessa all’ufficiale la facoltà di elencare nell’inventario i diversi beni l’uno dopo l’altro, senza suddividerli in categorie distinte.
3 Per ogni ente inventariato dovrà essere indicato il luogo dove si trova (circondario di fallimento, Comune, località).
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