Art. 35 RUF

1 Se il decreto di fallimento non ha posto a carico del debitore o del creditore richiedente il fallimento l’obbligo di anticipare le spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese, l’ufficio avrà il diritto di esigere tale anticipazione da chi è tenuto a farla in base all’articolo 169 LEF.
2 L’esercizio di questo diritto non potrà però ritardare in verun modo la compilazione dell’inventario.

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