Art. 53 RUF
Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei modi seguenti:
- a. se l’amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante secondo l’articolo 242 o 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno;
- b. se invece una rivendicazione notificata secondo l’articolo 242 o 242a LEF conduce a un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione del notificante mediante sentenza passata in giudicato; la decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura di rivendicazione. 1. L'amministrazione del fallimento decide dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti sulle rivendicazioni della proprietà di beni detenuti dalla massa (art. 242 cpv. 1 LEF…3 citazioni
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21 citazioni
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3Esercizio concorrente di un diritto di ritenzione e di una rivendicazione su oggetti compresi nella massa (art. 53 RUF)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni06/08/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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