Art. 53 RUF

Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei modi seguenti:
  1. a. se l’amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante secondo l’articolo 242 o 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno;
  2. b. se invece una rivendicazione notificata secondo l’articolo 242 o 242a LEF conduce a un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione del notificante mediante sentenza passata in giudicato; la decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura di rivendicazione. 1. L'amministrazione del fallimento decide dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti sulle rivendicazioni della proprietà di beni detenuti dalla massa (art. 242 cpv. 1 LEF…
    · 02/10/1981 · 3 citazioni
  2. 2
    · 04/05/1998 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esercizio concorrente di un diritto di ritenzione e di una rivendicazione su oggetti compresi nella massa (art. 53 RUF)
    · 02/03/1995 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.