Art. 24 LRMT
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori.
2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi se i registri:
- a. perseguono almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2;
- b. dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità; e c. trattano dati che: 1. consentono analisi o proiezioni su scala nazionale, e 2. sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.
3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne se sono adempiute le condizioni di cui al cpv. 2 e i dati sono comparabili sul piano internazionale.
4 I registri che beneficiano di aiuti finanziari mettono a disposizione dei servizi competenti, in forma anonimizzata, i dati necessari per la stesura dei rapporti sulla salute.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di concessione dei contributi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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