Art. 3 LRMT
Raccolta e notifica dei dati di base
1 I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente:
- a. cognome e nome;
- b. n. d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (n. d’assicurato);
- c. indirizzo;
- d. data di nascita;
- e. sesso;
- f. dati diagnostici sulla malattia tumorale;
- g. dati sul trattamento iniziale.
2 Le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica notificano i dati al registro dei tumori competente, unitamente ai dati necessari alla loro identificazione.
3 Il Consiglio federale stabilisce:
- a. la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica;
- b. le malattie tumorali escluse dalla raccolta di dati;
- c. l’estensione dei dati da raccogliere secondo il cpv. 1 e dei dati necessari secondo il cpv. 2 nonché le modalità della loro trasmissione.
4 Nel determinare l’estensione dei dati da raccogliere, il Consiglio federale tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni25/08/2014 · 1 citazioni de
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