Art. 23 LAMal
Statistiche
1 L’Ufficio federale di statistica elabora le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della presente legge. A tale scopo rileva i dati necessari presso gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e la popolazione.
2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.
3 Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 29, art. 64 cpv. 7 LAMal: Partecipazione alle spese di cura nel caso di complicazioni intervenute nel corso della gravidanza. - Pure giusta il nuovo diritto le spese di cura nel caso di complicazioni intervenute ne…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen; Pauschalbeanstandung; analytische Einzelfallüberprüfung0 citazioniSR.1997.00015· 02/09/2003 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.