Art. 51 LAMal
Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura
1 Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. È fatta salva la ripartizione dei costi secondo l’articolo 49a.
2 Il Cantone sente dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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