Art. 55 LAMal
Fissazione di tariffe da parte dell’autorità che approva
1 Se, per le cure ambulatoriali o in ospedale, i costi medi per assicurato e per anno nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumentano almeno del doppio rispetto alla media dei prezzi e dei salari, l’autorità competente può ordinare che le tariffe o i prezzi di tutte o di una parte delle prestazioni non possano essere aumentati, fino a che la differenza relativa del tasso di crescita annuo è di oltre il 50 per cento rispetto all’evoluzione generale dei prezzi e dei salari.
2 È competente:
- a. il Consiglio federale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l’articolo 46 cpv. 4;
- b. il DFI, per le tariffe e i prezzi di cui all’articolo 52 cpv. 1 lett. a numeri 1 e 2 nonché lett. b;
- c. il governo cantonale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l’articolo 46 cpv. 4.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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