Art. 10 OAMal

1 I Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito .
2 L’autorità cantonale competente decide delle domande di cui all’articolo 2 capoversi 3–5 e all’articolo 6 cpv. 3.
3 Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo 6a cpv. 1 lettere b e c LAMal.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • KVG Beschwerde gutgeheissen und Beschwerdeführer von der Krankenversicherungspflicht befreit
    KV.2024.4
    · 14/11/2025 · 2 citazioni de
  • Assicurazione malattia (obbligo assicurativo)
    · 17/06/2025 · 2 citazioni de
  • KVG Zu Recht besonderen Grund i.S.v. Art. 2 Abs. 8 KVV verneint und Gesuch um Befreiung von der schweizerischen Krankenversicherungspflicht abgelehnt (Bundesgerichtsurteil 9C_172/2025)
    KV.2024.4
    · 06/02/2025 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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