Art. 49 LNA

1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:
  1. a. delle rotte;
  2. b. degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.
2 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
3 Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.
4 I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria.
5 All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
6 Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.
7 Il Consiglio federale stabilisce:
  1. a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;
  2. b. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;
  3. c. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.

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