Art. 10 ODerr

Igiene

1 La persona responsabile di un’azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo.
2 Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani.
3 Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni.
4 Il DFI stabilisce:
  1. a. i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione;
  2. b. i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari;
  3. c. i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all’attrezzatura di questi locali;
  4. d. i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli;
  5. e. i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all’articolo 11a cpv. 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc).
5 Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari:
  1. a. in regioni geograficamente difficili;
  2. b. secondo metodi tradizionali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/07/2007 · 3 citazioni de
  • 27/01/2009 · 2 citazioni de
  • Lebensmittelkontrolle
    VWBES.2024.255
    · 20/11/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.