Art. 11 LDerr

Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.
2 Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale di esecuzione.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende:
  1. a. attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o b. la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 72_IV_14
    01/01/1946 · 1 citazioni
  2. 2
    Infrazioni alla legge sul commercio delle derrate alimentari. 1. Art. 53 LDerr
    · 19/02/1991 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 91 dell'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni
    · 13/06/1966 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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