Art. 11 LDerr
Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende
1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.
2 Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale di esecuzione.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende:
- a. attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o b. la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 72_IV_141 citazioni01/01/1946 · 1 citazioni
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2Infrazioni alla legge sul commercio delle derrate alimentari. 1. Art. 53 LDerr0 citazioni
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3Art. 91 dell'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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