Art. 51 LDerr

Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali

1 Ogni Cantone coordina sul proprio territorio l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.
2 Il chimico cantonale esegue la presente legge nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. Svolge tali compiti in modo autonomo.
3 Il veterinario cantonale esegue la presente legge nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Il Cantone può inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne. Il veterinario cantonale svolge tali compiti in modo autonomo.
4 Le autorità cantonali competenti trasmettono alle autorità federali gli annunci necessari in virtù della presente legge.
5 Partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2025.208
    WBE.2025.208
    · 04/03/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.