Art. 51 LDerr
Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali
1 Ogni Cantone coordina sul proprio territorio l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.
2 Il chimico cantonale esegue la presente legge nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. Svolge tali compiti in modo autonomo.
3 Il veterinario cantonale esegue la presente legge nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Il Cantone può inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne. Il veterinario cantonale svolge tali compiti in modo autonomo.
4 Le autorità cantonali competenti trasmettono alle autorità federali gli annunci necessari in virtù della presente legge.
5 Partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2025.2080 citazioniWBE.2025.208· 04/03/2026 · 0 citazioni de
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