Art. 18 LAAgr
Morte dell’affittuario
1 La disdetta va data per scritto, con preavviso di sei mesi.
2 Se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato dell’affittuario può dichiarare entro 30 giorni di subentrare nel contratto. In caso di concorso di aventi diritto, il locatore designa colui che subentrerà nel contratto.
3 Se il subentrante non offre garanzie sufficienti per una gestione normale della cosa affittata o se per altro motivo non può ragionevolmente pretendersi che il locatore continui l’affitto, il locatore può, nel termine di trenta giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione, chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di affitto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto d'affitto agricolo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni (restituzione)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.