Art. 60 LAAgr

Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore il 20 ottobre 1986

1 Eccettuate le disposizioni sulla durata dell’affitto, sull’affitto particella per particella e sull’affitto complementare, la presente legge si applica anche ai contratti d’affitto conclusi o rinnovati prima della sua entrata in vigore. La durata della rinnovazione di un contratto intervenuta dopo l’entrata in vigore della presente legge è da questa regolata.
2 Se la data in cui l’affitto è iniziato non può essere determinata, si presume che l’affitto sia iniziato al termine primaverile del 1973 previsto dall’uso locale.
3 Se la disdetta è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge per un termine che coincide con la data dell’entrata in vigore della presente legge o ad essa successivo, la parte interessata può chiedere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la protrazione giudiziale dell’affitto secondo le nuove disposizioni.
4 Le azioni e le domande pendenti sono decise secondo il diritto in vigore al momento della sentenza o della decisione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto d'affitto agricolo
    · 28/12/1992 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.