Art. 7 LAAgr

Durata iniziale

1 La durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole e di almeno sei anni per i singoli fondi.
2 La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio dell’affitto.
3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.
4 Se l’autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l’affitto è soggetto alla durata minima legale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Pachtverträge
    · 25/02/2010 · 2 citazioni de
  • Pachtvertrag; Vorkaufsrecht
    · 24/06/2005 · 2 citazioni de
  • VB.2024.00331
    28/06/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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