Art. 7 LAAgr
Durata iniziale
1 La durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole e di almeno sei anni per i singoli fondi.
2 La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio dell’affitto.
3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.
4 Se l’autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l’affitto è soggetto alla durata minima legale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Pachtverträge2 citazioni
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Pachtvertrag; Vorkaufsrecht2 citazioni
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VB.2024.003311 citazioni28/06/2023 · 1 citazioni de
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