Art. 6 OIAt
Captazione ed evacuazione delle emissioni
1 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.
2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
3 Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni10/09/2007 · 12 citazioni de
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7 citazioni06/06/2017 · 7 citazioni de
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Autorizzazione edilizia5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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