Art. 6 OIAt

Captazione ed evacuazione delle emissioni

1 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.
2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
3 Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/09/2007 · 12 citazioni de
  • 06/06/2017 · 7 citazioni de
  • Autorizzazione edilizia
    · 26/10/2020 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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