Art. 160 LAgr

Obbligo d’omologazione

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione.
2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:
  1. a. l’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;
  2. b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;
  3. c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l’immissione in commercio.
3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione.
4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.
5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.
6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.
8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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